Assicurazione del Club
ASSISTENZA “COMPLETA”
In caso di guasto, Incidente conseguente alla circolazione, Incendio, Furto - totale o parziale, tentato o consumato, Rapina, foratura degli pneumatici, perdita o rottura delle chiavi o dei dispositivi elettronici di apertura delle porte, mancanza di carburante, rifornimento con errato tipo di carburante, congelamento carburante, rottura cristalli, Atti di vandalismo, evento grandine (limitatamente a quanto previsto al successivo punto 3) con riferimento al solo trasporto del Veicolo e degli Assicurati), nevicata, accumulatore (batteria) o batteria da trazione veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica (Battery Electric Vehicle) scarichi, che rendano il Veicolo indisponibile o inutilizzabile, la Società per il tramite della Centrale operativa:
1) Officina Mobile
invia presso il Luogo dell’assistenza personale idoneo dotato dell’attrezzatura necessaria per:
A) effettuare le riparazioni eseguibili in loco in caso di:
- necessità di riavviare l’accumulatore scarico (batteria) o, se disponibile il ricambio, di sostituirla;
- necessità di effettuare un rabbocco di carburante;
- necessità di sostituire lo pneumatico, se disponibile il ricambio.
B) montare i dispositivi necessari per circolare su strada innevata/ghiacciata che siano presenti a bordo del Veicolo, se ciò sia reso necessario dalle condizioni del fondo stradale.
La Società tiene a proprio carico i costi per l’uscita e la manodopera di personale idoneo dotato dell’attrezzatura necessaria per le riparazioni.
Sono esclusi e rimangono a carico dell’Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio, al carburante e ai materiali di consumo;
La garanzia non è operante qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada).
2) Recupero dalla sede stradale
rimette in assetto di marcia il Veicolo che si sia ribaltato e/o si trovi al di fuori della sede stradale.
La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un importo massimo di € 1.000,00 per evento.
Sono esclusi e rimangono a carico dell’Assicurato i costi conseguenti:
• ai danni cagionati a terzi a causa dell’uscita di strada del Veicolo (ad esempio: danni alla sede stradale ed alle relative strutture, pulizia della carreggiata, eccetera);
• al recupero di beni presenti a bordo del Veicolo (oggetti di valore, oggetti ingombranti, animali, eccetera);
La garanzia non è operante qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada).
3) Trasporto Veicolo, Assicurati e Autovettura sostitutiva
La Società, in caso di Sinistro, provvede al trasporto del Veicolo e degli Assicurati:
a) al punto di riparazione convenzionato con la Società, più vicino al Luogo dell’assistenza;
b) qualora l’Assicurato non intenda far eseguire le riparazioni presso il punto di riparazione convenzionato:
- al punto di riparazione autorizzato della casa costruttrice del Veicolo più vicino al Luogo dell’assistenza;
- ad un altro punto di riparazione indicato dall’Assicurato;
c) qualora si renda necessario per esigenze operative su richiesta dell’Assicurato (quali, a titolo esemplificativo, interventi in orari di chiusura dei punti di riparazione, in viabilità autostradale eccetera):
- al deposito del soccorritore intervenuto, in tale caso il completamento del trasporto sarà effettuato appena possibile;
- presso l’Abitazione o la sede legale/operativa, dell’Assicurato;
d) alla colonnina di ricarica compatibile più vicina, nel caso di batteria da trazione veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica (Battery Electric Vehicle) scarica.
Con riferimento al solo “trasporto del Veicolo e degli Assicurati” lo stesso può avvenire anche a seguito di evento grandine, ma solo a condizione che il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente in sicurezza.
La Società tiene a proprio carico:
- il costo del trasporto e della custodia del Veicolo, dal momento del ricovero in deposito al completamento del trasporto, fino a un importo massimo di € 600,00 per evento;
- per i punti b), c) e d) i costi, per il trasporto del Veicolo, relativi ai primi 35 km, per il punto d) nel limite di un evento/anno e solo qualora il Veicolo sia nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino o dello Stato della Città del Vaticano;
- i costi relativi ai chilometri percorsi dal mezzo di soccorso per raggiungere il Luogo dell’assistenza;
- il costo del trasporto degli Assicurati;
Sono esclusi e rimangono a carico dell’Assicurato i costi:
- del trasporto degli Assicurati presso una destinazione diversa da quella prevista;
- dell’eventuale eccedenza chilometrica, relativa al superamento del limite dei 35 km, contrattualmente previsto che, al fine di dover contemplare anche il percorso di ritorno del mezzo di soccorso, verrà raddoppiato.
La definizione del percorso per raggiungere la destinazione è rimessa alla valutazione del soccorritore inviato dalla Centrale Operativa. Questi tiene conto di ogni elemento oggettivo che possa influire sulla circolazione (quali ad esempio condizioni del traffico, limitazioni al transito, caratteristiche del trasporto come massa e ingombro complessivo del Veicolo).
L’importo dovuto dall’Assicurato, da corrispondere direttamente al soccorritore intervenuto, è determinato da quest’ultimo in base alle tariffe dallo stesso praticate.
Non è prevista auto sostitutiva.
Art. 4.1.9 "ASSISTENZA COMPLETA":
Con la presente appendice si intendono annullati i commi: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.